bonafede big

 

Ricorda Nietzsche che Newton, secondo Goethe, aveva “un oscuro presentimento del suo torto”. Le nostre più correnti tribolazioni cronachistiche e politiche, tuttavia, sono chiuse ad ogni palpito, ad ogni eletto rodìo. Anche se, secondo Di Matteo, Bonafede avrebbe in passato agito oscuramente, possiamo infatti con certezza escludere, che l’annunciato Decreto-Legge “Covid e Boss” rimandi ad un qualche sussulto, non si dice di coscienza, ma anche solo di istintivo turbamento. E non solo per la evidente ragione che sarebbe arduo, fino all’impossibilità, e oltre, instaurare una qualche immediata corrispondenza, fra simili vette e simili abissi. Ma perché, pur un semplice presentimento del “torto”, implica una qualche idea di Giustizia, anche solo un suo vagheggiamento.

Non fosse il modo, e il contenuto, dell’emanando Decreto (se ne conosce ora uno “Schema”, ma dovrebbe essere questo il testo normativo), ad escludere ogni riferimento a tale idea, già varrebbe l’accennato “colloquio a distanza”, pronubo Giletti, fra l’uno e l’altro. Dove cencellismi, moralismi, equilibrismi, professionismi, e ogni altro “ismo” a piacere, hanno fatto malamente capolino. Neanche i ciechi potrebbero non aver visto, neanche i sordi potrebbero non aver udito, che in questa vicenda, l’unica parola cui nemmeno alludere, per pura decenza o per pietà, è proprio “Giustizia”.

E quanti volessero insistere a bestemmiarne il nome, come fa il Ministro con la sua sola abusiva intestazione istituzionale, riuscirebbero solo tributari di una coriacea malafede, o di un qualche incolmato vuoto morale.

Ed ecco il Decreto. Il modo, innanzitutto. Il Governo cambia le regole, in realtà le aggira, durante la partita (vale per tutti i provvedimenti emessi dal 24 Febbraio in poi: sicché, è retroattivo). Nemmeno bari ad un tavolo malfamato fanno queste cose. Tentano, se non altro, di non farsi scoprire. Sappiamo come in ogni natura politica tirannica, non solo il “modo” non è mai stato un problema; ma, anzi, tanto più esso si fa protervo, sfacciato, illegalistico, quanto più “funziona”: consolida, ammicca, torvamente ammonisce. Le “folle” acclamano: e “le folle” vanno saziate. Qualsiasi tiranno lo sa. Persino questo Governo; persino questa Maggioranza; persino questa Opposizione lo sanno. Tutti concordi nel “buttare via la chiave”. Compari di stupro. Stupro di gruppo. E Giustizia e Costituzione si arrangino, queste scostumate libertine.

Il contenuto, poi. Ci si occupa di detenzione domiciliare (una Misura Alternativa) o di differimento della pena, fondati su ragioni di salute da Covid-19. Cos’è la “rivalutazione”, della cui introduzione si parla, meglio: si straparla? Pare una “carta” come le altre, sa di “giuridico”. Invece, è il quinto asso. C’erano, ci sono, due ostacoli, allo sciorinare di questa impostura da Bargello Contemporaneo.

Il primo, era l’ordine dei “soggetti processuali”: le parti del procedimento di Sorveglianza. Si lavora sul versante dell’Accusa. Il Procuratore Generale, con i suoi Sostituti (cioè, il Pubblico Ministero presso la Corte di Appello), presidiava le ragioni dell’Ufficio. Interveniva in udienza e, quando avesse ritenuto, poteva ricorrere in Cassazione (al pari del detenuto) contro il provvedimento della Magistratura di Sorveglianza, ove non condiviso. Per le decisioni riguardanti il cd carcere duro (che quasi sempre implicano “reati di mafia” o di terrorismo), accanto al PG, era prevista anche la legittimazione ad impugnare (ma non a presenziare) del Procuratore Nazionale Antimafia, o del Procuratore Distrettuale che fosse “interessato” al detenuto.

Questo assetto, sul piano letterale, è rimasto intatto. Ma, nella sostanza (d’altra parte, allora, perché intervenire?), si è voluto che le DDA (Procure Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo -il marketing del potere ha le sue brave code) e la DNA (la omonima cd Superprocura), divenissero qui pure una sorta di “Corpi Speciali di Sorveglianza”. Di Tutori del Giudice “durante” il procedimento. Tutto questo giochino, “per Legge”.

Come? Introducendo “L’Ordigno” (avrebbe potuto suggerire un Cordero d’antàn), nella forma di un “parere”: da emettere dopo il provvedimento, a detenuto ora silente, e con cui, senza dover impugnare, si introduce la detta “rivalutazione”. Al posto dell’impugnazione, e degli oneri conseguenti, per “tornare sulla questione controversa”, dunque, si rende carta straccia il provvedimento: che, così com’è, se non piace al Pubblico Ministero Antimafia (Distrettuale e Nazionale), può durare non più di quindici giorni (entro i quali si attiva la procedura di “rivalutazione”); simultaneamente (e subliminalmente), si “appende” il diritto penitenziario del detenuto (che sarebbe presidiato dall’art 27 Cost.), di fatto, alla “valutazione” di una parte.

Questa “valutazione”, come se già non le bastasse incarnare tale nuova “militarizzazione procuratoria” (ma in veste di agnello-parere), addirittura diviene, (anche) formalmente, un automatismo nei casi in cui l’autorità amministrativa competente (il DAP), ritenga di comunicare che c’è una struttura penitenziaria “adeguata” alle condizioni di salute” del detenuto. “Adeguata”, aggettivo dallo spazio semantico oceanico, si traduce: “lo dico io”.

Ora, non abbiamo però solo il “PM Antimafia” metamorfosato in una specie di “Cassazione sul campo”, e senza neanche il disturbo del ricorso, ma, di più. Molto di più.

E veniamo così al secondo ostacolo “superato”. Si tratta del carattere stabile dei provvedimenti di Sorveglianza. Il loro essere decisione conclusiva di un “giudizio pieno”: come quella che condanna o assolve, per intenderci. Effetto necessario della qualità giurisdizionale (e non amministrativa) della procedura. Non acqua fresca, diciamo: dato che giurisdizione e libertà personale sono inscindibili, secondo Costituzione.

In qualche caso, si era tentato di rendere i provvedimenti “provvisori”, cioè “rivedibili per vie interne”, una sorta di autotutela; ma la Corte di Cassazione ha stabilito che le clausole “allo stato degli atti” - l’excamotage per conseguire questo risultato - in materia di Sorveglianza, non sono ammissibili; proprio in quanto “in gioco”, dietro questioni apparentemente “sottili”, c’è tutto lo spessore democratico e liberale dell’Ordinamento Giuridico.

Con questo Decreto, che aggiunge, dopo la prima, pure una “rivalutazione” mensile, del pari obbligatoria, pertanto, non solo il Tribunale di Sorveglianza è ridotto ad estensore di bozze: rimanendo la stesura definitiva, di fatto, “affare” esclusivo del PM Antimafia, poiché, evidentemente, la Procura Generale non si ritiene sufficientemente “affidabile”: ma l’intero carattere giurisdizionale del procedimento, di fatto, proprio grazie a questa sua “precarizzazione”, va a farsi benedire (o fottere, secondo i gusti). E si badi: questo minuetto vale anche per il detenuto in attesa di giudizio; sebbene, in questo caso, se permanessero dubbi, viene lasciata al giudice la possibilità di disporre accertamenti, “anche senza formalità”, o, a tutto concedere, una perizia “contratta”, da esperire in quindici giorni.

Naturalmente, imposta la Tutela, si lascia che il timbro finale (la decisione dopo la “rivalutazione”) lo metta l’estensore di bozze (il Giudice di Sorveglianza o quello competente sulla custodia cautelare); il quale vede spazzare il suo stesso precedente provvedimento, magari emesso pochi giorni prima, “con effetto immediato”: perché consti che si tratta di “revoca sotto dettatura”. Figurando quale “atto proprio”, il colpo di mano sistematico”, come dottrina giuridico-gesuitica insegna, avrà “le carte a posto”. Insomma, proprio per il modo e per il contenuto del Decreto, è stato varato un Commissariamento Permanente (va da sé, “del popolo”: come l’Avvocato-Presidente) che “sfiducia”, in un colpo solo, la Magistratura Giudicante e la Procura Generale.

È stato fatto, perciò, un altro passo verso l’orrido: nonostante fossimo già molto avanti nel nostro infame itinerario storico-politico-dantesco. Fin qui, il Processo, per lo più, si era ridotto ad inerte copertura propagandistica di una progrediente aberrazione autoritaria. Ora, scompare anche la copertura. Un Nemico Pubblico che esiga “vie brevi”, da che mondo è mondo, lo si trova sempre.

Fare “quello che si vuole”; invocare la dignità della ragione e del diritto, mentre al contrario vigoreggia l’anomia e la sfrenatezza dei ruoli, e farlo tra gli applausi (per i giustizieri) e gli sputi (per chi “non può” aver diritto), è il segno sicuro di una catastrofe morale; e svela accenti di abominio non dissimili da quelli vanamente esplorati da Hanna Arendt, nella sua ricerca sulle origini del totalitarismo: che sempre si celano in qualche “saggezza” di apparente bonomia efficientistica (e tenacemente ricordava, ad esemplare, l’amoralità implicata in adagi del tipo “Non si può fare una frittata, senza rompere le uova”).

Quando per tutto si trova un’acclamazione, un maneggio, un prezzo, nulla più vale. Solo il male.