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Si è subito aperta un’interessante disputa dottrinaria sull’ordinanza della Corte Costituzionale che rinvia la decisione di un anno sulla questione di costituzionalità sollevata sull’articolo 580 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio).

I due presidenti emeriti Valerio Onida e Giovanni Maria Flick sostengono che l’assenza di precedenti per una decisione di questa natura non è casuale, poiché la Consulta, dove ritenga che una norma di legge contrasti con una norma o un principio della Carta, è tenuta a dichiararla incostituzionale e laddove, invece, la giudichi suscettibile di una interpretazione costituzionalmente conforme è tenuta esplicitamente ad indicarne i termini. In tutti gli altri casi, la Corte dovrebbe giudicare inammissibile la questione, dichiarandosene incompetente.

È una discussione molto interessante e tutt’altro che capziosa, perché in un sistema costituzionalmente rigido come quello italiano, il giudice delle leggi dovrebbe in teoria concorrere all’equilibrio dei poteri giudicando appunto delle leggi “esistenti”, non valutando quali leggi “mancanti” andrebbero approvate per dare piena attuazione ai diritti costituzionali dei cittadini.

Vi sono due precedenti abbastanza noti – quello del matrimonio egualitario e del sovraffollamento carcerario – in cui la Corte, pur riconoscendo l’esigenza di normative che dessero piena effettività a diritti meritevoli di tutela (il riconoscimento giuridico di legami omoaffettivi e la sostenibilità morale e materiale della pena detentiva), riconosceva al contempo, dichiarando inammissibili i ricorsi, di non avere possibilità di intervenire e demandava l’intervento al legislatore. In questo caso, la Corte ha scelto una strada diversa, decisamente più “interventistica”

D’altra parte l’inedito comportamento d’attesa della Consulta potrebbe discendere dalla difficoltà di garantire i diritti meritevoli di tutela costituzionale semplicemente mediante una sentenza “additiva”, che avesse per esempio dichiarato incostituzionale l’art. 580 del codice penale laddove non prevede una scriminante per le forme di assistenza eutanasica.

In realtà, in assenza di un principio deontologico chiaro e di un quadro giuridico consolidato sul tema del fine vita, una sentenza di questo tipo non avrebbe per sua natura potuto precisare le specifiche caratteristiche di intervento declinabili in un provvedimento legislativo. Quali sarebbero stati i beneficiari? In quali condizioni cliniche? Con quali forme di espressione di consenso? Con quali procedure di garanzia e quale possibilità di obiezione per i medici chiamati a adempierne le richieste? Dunque anche una sentenza di questa natura sarebbe stata risucchiata da una interpretazione selvaggia e discrezionale di giudici chiamati a decretare, caso per caso, la qualificazione dell’intervento medico o sanitario “scriminato”.

Al di là del tema tecnico-dottrinario, a radicalizzare l’orientamento della Corte sono stati probabilmente anche i paradossi di una disciplina legislativa sul fine vita che, limitandosi nella sostanza a riconoscere il solo diritto all’eutanasia passiva, in cui l’evento richiesto e atteso della morte del paziente è conseguito mediante l’astensione da un trattamento sanitario o la sua interruzione, continua di fatto a “proibire” l’eutanasia attiva e a disciplinare qualunque forma di assistenza eutanasica come una forma di aiuto o agevolazione al suicidio, in base all’art. 580 del codice penale.

Se a Dj Fabo per morire fosse bastata l’interruzione di un trattamento di sostegno vitale – come avvenne nel caso di Piero Welby - avrebbe potuto morire in Italia. Purtroppo, però, l’interruzione di tutti i trattamenti non gli sarebbe bastata a morire e avrebbe ulteriormente aggravato la sua sofferenza. E questo ne ha imposto il trasferimento in Svizzera.

È certo vero che esiste una profonda differenza sotto il profilo deontologico tra l’omissione o l’interruzione terapeutica, da cui consegua la morte di un malato e un intervento positivamente volto a causarne la morte. Nel primo caso si tratta di un atto obbligato – in quanto nessun trattamento può essere praticato contro la volontà del paziente – mentre nell’altro caso il medico può scegliere di opporre un rifiuto, per ragioni generali di coscienza o perché, in termini relativi, ritenga che non ne sussistano i presupposti deontologici. Anche quando venisse legalizzata l’eutanasia attiva, nessun medico sarebbe obbligato a “far morire” qualcuno.

Questi atti che appaiono profondamenti diversi se visti dal punto di vista del medico, sono invece bioeticamente equivalenti dal punto di vista paziente, che, chiedendo il “fine” della morte, chiede che gli si apprestino i “mezzi” più opportuni. Per il malato che il mezzo sia omissivo o commissivo è totalmente indifferente, e dunque per il legislatore riconoscere nella volontà del paziente un diritto suscettibile di tutela implica il rispetto del principio di uguaglianza per tutti i pazienti, che non possono essere discriminati in base alla loro condizione, e tutelati solo nel caso in cui la loro volontà (di morte) possa essere adempiuta “omissivamente”. Rispetto a chi chiede di morire per porre fine a una condizione di sofferenza giudicata intollerabile, la distinzione tra l’eutanasia passiva e quella passiva è moralmente casuistica e giuridicamente surrettizia, come ha dovuto implicitamente ammettere anche la Consulta.

Come è evidente Dj Fabo chiedeva esattamente ciò che quasi dieci anni prima aveva chiesto Piero Welby: di morire e di farlo con forme di assistenza medica che rendessero il più possibile indolore il trapasso. Il legislatore, sulla spinta di una giurisprudenza sempre più consonante con le volontà dei malati, alla fine della scorsa legislatura aveva approvato la legge sul fine vita e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, ma ha sempre opposto una resistenza passiva, anche se ideologicamente agguerrita e dichiarata, “contro l’eutanasia” (cioè contro l’eutanasia attiva).

Adesso deve fare adesso i conti con le contraddizioni di una normativa rimasta a metà del guado. L’iniziativa politica dell’Associazione Luca Coscioni, e le azioni dirette di Marco Cappato, Mina Welby e Gustavo Fraticelli con l'Associazione SOS Eutanasia  sono state il detonatore di una bomba da tempo pronta (giuridicamente) ad esplodere.

@carmelopalma