Liberalizzare le notifiche giudiziarie? Si può, ma occhio alla Cassazione
Diritto e libertà
(Public Policy / stradeonline.it) Il Governo ha varato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza che, tra l’altro, è volto - come si legge nell’articolo 1 - «a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori». Una ventata di liberalizzazioni che, dopo il passaggio parlamentare, potrebbe portare nuovo dinamismo in un paese ingessato.
Tra le varie norme specifiche e settoriali contenute nel provvedimento, all'articolo 18 viene introdotta la possibilità di aprire a più operatori una porzione del mercato delle comunicazioni a mezzo posta, quello delle notificazioni di atti giudiziari e inerenti le violazioni del Codice della strada, attività da sempre riservate in via esclusiva a Poste italiane.
L’euforia iniziale è stata però mitigata dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 2922, del 13 febbraio scorso. Segnatamente, la Suprema Corte ha sanzionato le modalità di notificazione di una cartella esattoriale di Equitalia Sud effettuata tramite un’agenzia privata di recapito. L’adempimento, secondo i giudici di Piazza Cavour, non conforme alla formalità prescritta dall’articolo 140 c.p.c. è inesistente e, pertanto, non idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio. Secondo i magistrati della Suprema Corte «quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione, il ricorso alla “raccomandata con avviso di ricevimento”, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che qualora tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c.».
Il vizio non è sanabile né con la costituzione in giudizio del ricorrente (in quanto giuridicamente inesistente) né rimovibile da un provvedimento adottabile dal giudice.
È vero che la sentenza della Cassazione è precedente alla norma, ancora in discussione, presente nel disegno di legge annuale sulla concorrenza, e che qualora questa fosse approvata sarebbe chiara la volontà del legislatore di cancellare dalla legge che regola il mercato dei servizi postali (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261) la riserva per Poste italiane delle notifiche degli atti giudiziari. Peraltro, come precisa la relazione del disegno di legge, l'abrogazione di questa riserva (cancellata in 25 dei 28 stati membri dell'Ue) è anche «funzionale al processo di privatizzazione dell'operatore del servizio universale, la società Poste italiane Spa, in quanto consente di rimuovere un elemento potenzialmente distorsivo della concorrenza».
Per non rendere incerto un quadro giuridico in cui si sovrappongono diversi aree di intervento normativo, sarebbe però preferibile che il legislatore tenesse in considerazione la pronunzia del Giudice di legittimità e incidesse anche sulla norma processuale da cui la Cassazione deriva, come detto il precedenza, l'inscindibilità delle procedure di notifica a mezzo “raccomandata con avviso di ricevimento” dal gestore del servizio postale universale, che è appunto affidato a Poste italiane fino al 2026.
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