sergioleone

Il Caso: Tizio si sta recando al supermercato in auto con la propria famiglia. Giunto nel parcheggio dell’edificio, mentre sta per posizionarsi all’interno dell’unico spazio disponibile, viene superato repentinamente dal veicolo guidato da Caio che gli ‘ruba’ il posto. Arrabbiato, Tizio scende dalla propria vettura e rivolge alcune imprecazioni nei confronti di Caio. Quest’ultimo, di tutta risposta, lo affronta avvicinandosi e gli dà uno spintone, facendolo cadere al suolo. A questo punto, Tizio, da terra, estrae dalla tasca dei pantaloni una pistola e spara in direzione del proprio aggressore, colpendolo al torace. Caio, impietrito, stramazza al suolo e muore dinanzi alla propria moglie e al figlio di 5 anni, rimasti in auto ad osservare la cruenta scena.

Con alcuni irrilevanti aggiustamenti, quello appena richiamato è un caso tratto dalla recente cronaca statunitense che ha consegnato alla storia l’ennesimo risvolto pratico della Stand Your Ground Law presente in molti Stati Americani (Alabama, Alaska, Arizona, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Montana, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia). La legge concede a chiunque si sentisse in pericolo, come Tizio di cui sopra, il diritto di reagire in difesa del proprio ‘spazio vitale’, finanche uccidendo il proprio aggressore e tornarsene impunito a casa, immune da qualsiasi sindacato da parte della magistratura sulla necessità o meno di difendersi e sulla proporzionalità della risposta difensiva rispetto al pericolo corso.

Prendiamo spunto dalla cruenta vicenda per fare chiarezza, in flash attraverso dieci quesiti, sulla disciplina della difesa legittima italiana e interrogarci sulle proposte di riforma in cantiere (cfr. proposte di legge nn. 274, 308 e 580).

 

1. Esiste una difesa sempre legittima?

Si, essa corrisponde all’intervento preventivo e repressivo dello Stato che trova la propria legittimazione nella tutela di interessi rilevanti per una data collettività, in modo che la compressione della libertà personale conseguente alla sanzione penale sia ‘giustificata’ dalla necessità di garantire la sicurezza generale. Quale precipitato logico, ne deriva che l’autodifesa del privato è legittima soltanto qualora l’intervento dello Stato, quale primo detentore del potere di tutelale gli interessi di ciascuno, non possa essere tempestivo e l’attesa rischi di esporre a ulteriore pericolo l’interesse che si vuole proteggere.

 

2. Perché non può esistere una difesa privata sempre legittima?

Un sistema che permettesse a ciascuno di farsi giustizia da sé sarebbe altamente iniquo e criminogeno. Iniquo, in quanto non esisterebbe alcuna misura di giustizia prevedibile e uguale per tutti, bensì essa varierebbe in relazione alle disponibilità, mezzi e spregiudicatezza del singolo giustiziere; criminogena, inoltre, perché finirebbe per tramutarsi in una incontrollata licenza di uccidere, idonea ad incrementare le recrudescenza dell’azione offensiva dell’aggressore, il quale, una volta determinatosi a commettere il reato, prenderà ogni opportuna precauzione per evitare di essere quello ‘a lasciarci le penne’. Una sorta di far-west contemporaneo, dove il primo che spara avrà la meglio sul proprio competitor.

 

3. Quali sono le condizioni normativamente previste perché ci si possa difendere da soli?

Dalla eccezionalità del potere di ‘autotutela’ derivano una serie di requisiti che qualificano la difesa del privato come legittima e che sono normativamente fissati dall’art. 52 c.p. In estrema sintesi, la difesa deve essere necessaria, ossia l’imminenza del pericolo, che può ricadere anche su interessi di natura patrimoniale, e la sua intensità non rendono possibile il ricorso alle forze dell’ordine ovvero alla fuga senza aggravare l’esposizione a pericolo. Inoltre, è richiesto un rapporto di proporzionalità tra il pericolo e la reazione difensiva. Per richiamare Il Caso di cui sopra, l’attuale sistema normativo non ammette reazioni talmente eccessive (sparo ad altezza uomo) rispetto a un pericolo per la propria incolumità decisamente attenuato (spintone senza ulteriore escalation aggressiva). Infine, il sistema italiano non concede nessun diritto di vendetta privata o di neutralizzazione preventiva in capo al singolo, potendo difendersi legittimamente soltanto in caso di pericolo attuale, non anche in quello di pericolo scampato o futuro.

 

4. Per la difesa legittima domiciliare e sui luoghi di lavoro valgono le stesse regole?

No, dal 2006 la possibilità di autodifesa in tali luoghi è stata incrementata, attraverso la presunzione di proporzionalità della risposta difensiva nei confronti di chi si sia introdotto abusivamente nell’abitazione o nei luoghi di lavoro e metta in pericolo l’incolumità delle persone ivi legittimamente presenti ovvero non desista dalla propria azione criminosa sui beni e vi sia pericolo di aggressione. In altre parole, il legislatore ha introdotto una presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa in virtù del brocardo non habet staderam in manu, ossia l’impossibilità di misurare con il bilancino la reazione da parte di chi veda violati i luoghi della propria intimità, in cui ci si sente generalmente al sicuro.

 

5. Cosa accade a chi erroneamente ritiene di essere in pericolo ovvero eccede per errore il limite di proporzionalità della reazione difensiva?

Soccorrono sul punto gli artt. 55 e 59 del nostro codice penale, i quali estendono le coordinate di applicazione della difesa legittima anche ai casi di percolo meramente ‘virtuale’. In buona sostanza, colui che erroneamente ritenesse di doversi difendere da una minaccia soltanto apparente, viene tutelato alla stregua di chi si trovi effettivamente in pericolo. Così, per rifarci a un noto seppur datato caso di cronaca giudiziaria, il gioielliere che colpì mortalmente il calciatore di una nota squadra di Serie A, il quale per uno scherzo finito male gli si fiondò davanti in gioielleria incappucciato e scimmiottando il ruolo del rapinatore, non rispose del reato di omicidio in quanto indotto in errore dalla condotta del calciatore che rappresentò ‘virtualmente’ gli estremi di un pericolo che, laddove reale, avrebbe ammesso la legittima reazione in propria difesa con armi legittimamente detenute nel luogo di lavoro.

Ovviamente, tale tutela viene meno in caso di autosuggestione o di errore provocato da distrazione o poca attenzione da parte di chi si difende. Il medesimo principio si applica anche al caso in cui, pur in presenza dei requisiti per difendersi (ossia, il pericolo che ricade su di un diritto proprio o altrui), la vittima reagisca travalicando, per eccessiva foga o erronea valutazione, i limiti fissati dal principio di proporzionalità tra offesa e difesa (ad esempio, la vittima che, attaccata con un innocuo ramoscello, ritenendolo erroneamente – e colposamente - una pericolosa mazza da baseball, reagisca esplodendo un colpo di fucile in direzione del proprio aggressore, anziché tramortirlo con il calcio dello stesso). In tale ipotesi, infatti, secondo il sistema penale italiano, costui risponderà del corrispondente reato colposo, ossia con una pena attenuata.

 

6. Ci sono delle criticità nell’attuale impalcatura della difesa legittima?

Ci sono degli aspetti sicuramente migliorabili. Ad esempio, appare eccessivamente oneroso pretendere una lucida e non erronea valutazione dei presupposti di fatto necessari per difendersi, specie negli ambienti dove ci si sente maggiormente vulnerabili come il proprio domicilio. La disciplina omette di considerare l’autosuggestione ‘incolpevole’, ossia quella generata dalla fibrillazione del momento, cui il comune cittadino potrebbe non essere aduso e non avere la necessaria prontezza valutativa.

 

7. Cosa prevedono i disegni di legge in discussione al Parlamento?

Le proposte di legge di riscrittura della difesa legittima attualmente in discussione alla Camera sono tre: la n. 274 con primo firmatario l’on. Molteni, la n. 308 con primo firmatario l’on. Meloni e la n. 580 con primo firmatario l’on. Gelmini.

Il primo progetto legislativo aggiungerebbe il seguente comma all’attuale disposizione: “Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

La proposta di riforma a firma dell’on. Meloni modifica invece il terzo comma e introduce un quarto comma: “3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa. 4. Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa”.

Infine, il terzo disegno di legge riscrive completamente l’istituto, modificandone anche la rubrica che passa da “Difesa legittima” a “Diritto di difesa”. L’ipotesi di articolato prevede: “1. Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale. 2. È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno. 3. Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa. 4. Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo. 5. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

 

8. Le modifiche proposte migliorano la normativa in vigore?

L’intento è sicuramente quello di rafforzare gli strumenti di tutela, tendando di evitare a chi si difende la ‘pena’ del procedimento penale, ma la ricetta immaginata è foriera di numerose controindicazioni.

 

9. Quali sono i punti di maggiore criticità delle proposte di modifica?

Analizziamole con ordine. La proposta di legge n. 274 considera legittima difesa qualsiasi atto volto a respingere l’ingresso o l’intrusione indesiderata nel proprio domicilio ovvero in ogni altro luogo dove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, lasciando tuttavia irragionevolmente al di fuori della presunzione giuridica il momento forse maggiormente invasivo dell’iter criminis della violazione di domicilio, che consiste nella abusiva permanenza nell’immobile. Se infatti ci si accorgesse dell’indesiderato ospite quando questi si sia già introdotto e trattenuto all’interno del domicilio, non troverebbe applicazione la presunzione di cui sopra, bensì quella più blanda relativa al solo rapporto di proporzione tra minaccia e difesa prevista dalla difesa legittima c.d. domiciliare.

La proposta di legge n. 308 introdurrebbe una presunzione di difesa legittima c.d. domiciliare qualora l’intrusione avvenisse nelle ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione, creando ancora una volta una irragionevole asimmetria rispetto ad analoghe condotte invasive perpetrate durante le ore diurne.

Infine, la proposta di legge più pervasiva, la n. 580, potrebbe introdurre in Italia i capisaldi della Stand Your Ground Law prima citata, dal momento che riconoscerebbe il diritto di difendersi con una reazione non manifestamente sproporzionata (invece che necessariamente proporzionata) contro ogni pericolo attuale che ricada su un diritto proprio o altrui (anche patrimoniale).

Con il rischio di indesiderate licenze di uccidere. Immaginiamo così il marito vendicativo che inviti il partner della propria moglie fedifraga a casa sua rivelandogli di essere a conoscenza della loro liaison. Ipotizziamo che da ciò nasca una discussione e che l’amante, invitato a questo punto ad abbandonare il domicilio, permanga nell’immobile utilizzando gli stessi toni accesi. A quel punto, il marito tradito potrebbe tranquillamente e impunemente colpire con un’arma da fuoco il proprio ‘nemico’, liberandosi dello scomodo ostacolo, stante la presunzione assoluta del diritto di difesa nei luoghi privati prevista dalla proposta di riforma n. 580, che escluderebbe la rilevanza di ogni reato sia doloso che colposo.

 

10. Quali potrebbero essere i correttivi in grado di migliorare l’attuale disciplina normativa?

Partiamo da una premessa necessaria: nessuna delle proposte sopra menzionate escluderebbe il necessario accertamento da parte della magistratura procedente rispetto alla complessa stratificazione normativa di regole ed eccezioni che si verrebbe a creare. Ma vi è di più. Il vaglio della magistratura, lungi dal rappresentare una ingiusta ritorsione verso chi si sia trovato costretto a difendersi, costituisce un importante presidio di garanzia contro arbitrari regolamenti di conti, giustizia fai-da-te e strumentali logiche vendicative. Il punto, pertanto, è un altro: bisogna accelerare i tempi della Giustizia e le relative determinazioni nel merito della vicenda, così da consegnare in tempi brevi il sigillo di legittimità alla persona che si sia difesa.

Stabilito ciò, alcuni correttivi sono possibili (francamente anche auspicabili) e riguardano istituti di carattere generale, piuttosto che la messa a punto di un catalogo che presenterà sempre irragionevoli lacune. Bisognerebbe cioè intervenire sull’eccesso colposo e sulla difesa legittima c.d. putativa (ossia immaginata come tale dall’agente), attenuando (rectius: escludendo) espressamente il rigore del rimprovero colposo per coloro che si siano fatti suggestionare a causa del turbamento provocato da una situazione oggettivamente spiacevole e imprevedibile, come l’improvvisa illecita intrusione nei luoghi di privata dimora o esercizio professionale e imprenditoriale.