campagna Leonardo grande

È pendente a Roma una causa contro Leonardo e lo Stato italiano sull’esportazione di materiali d’armamento, promossa da alcune associazioni (AssoPacePalestina, A Buon Diritto, ATTAC Italia, ARCI, ACLI, Pax Christi, Un Ponte Per, con il supporto della Fondazione Hind Rajab e della cittadina palestinese Hala Abulebdeh) che, invocando l’articolo 11 della Costituzione, il diritto internazionale e la disciplina italiana sul commercio di armi, hanno chiesto al Tribunale civile che siano dichiarati nulli i contratti di fornitura militare stipulati da Leonardo (nonché dalle sue controllate o da loro intermediari) con lo Stato di Israele. Secondo quanto comunicato dagli stessi promotori, la citazione è stata depositata il 29 settembre 2025; la prima udienza si è svolta il 27 marzo 2026 e il 20 maggio scorso il Tribunale avrebbe rinviato la causa al 16 ottobre 2026, assegnando i termini per le memorie conclusive.

Si tratta, a ben vedere, di un curioso esperimento politico-giudiziario: trasformare il giudice civile in un decisore della politica estera italiana. Strategia, nella mente dei ricorrenti, tutt’altro che azzardata, sol che si ricordino i proclami letti in udienza e le altre intemerate della magistratura associata.

Nel merito, che il commercio di armamenti debba essere sottoposto a controlli rigorosi è una banale ovvietà: la legge n. 185 del 1990 istituisce un sistema pubblicistico di autorizzazioni, divieti, controlli, sospensioni e revoche. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo verso governi esteri o imprese autorizzate dal governo destinatario; sono vietate verso Paesi colpiti da embargo ONU o UE e verso governi responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali sui diritti umani, accertate dagli organi competenti. Oltre ciò, le autorizzazioni possano essere sospese o revocate quando vengano meno le condizioni per il rilascio.

Qui si pretenderebbe invece che il giudice civile, in estrema sintesi, si sostituisca a quel meccanismo, dichiarando la nullità del contratto di fornitura di armamenti per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 del codice civile, sovrapponendo la propria valutazione a quella dell’autorità amministrativa che sarebbe per l’effetto totalmente bypassata, con l’evidente apertura di un vulnus importante nell’unità di indirizzo e nell’effettività di esecuzione della politica estera e di difesa dello Stato.

L’iniziativa viene presentata come battaglia per la pace e per il diritto internazionale: uno strano pacifismo selettivo che, in realtà, cerca goffamente di vestire con universalismo internazionalista dei diritti umani, un’idea politica precisa, quella dell’illegittimità, in sé e per sé, dell’iniziativa militare israeliana.

Altrimenti non si spiega la selettività delle censure a Leonardo (società quotata, partecipata dal Ministero dell’Economia per circa il 30 per cento, con una base azionaria composta anche da investitori istituzionali e piccoli azionisti) leader dell’export militare italiano, sul mercato mondiale, con il 27,67 per cento del valore delle autorizzazioni.

Proprio il caccia leggero M-346, velivolo al centro anche dei rapporti con Israele, è stato fornito anche a Singapore e Polonia; in Qatar, Leonardo dichiara di essere integratore dei sistemi da combattimento delle nuove navi della Marina, prime contractor del programma NH90, fornitore di sei M-346 alla Qatar Emiri Air Force, contributor per Eurofighter Typhoon e responsabile di sistemi radar e di difesa aerea; nel febbraio 2026 ha annunciato un contratto con il Ministero della Difesa dell’Arabia Saudita per quattro C-27J Maritime Patrol Aircraft, velivoli che possono integrare capacità di sorveglianza, pattugliamento e anche sistemi d’arma marittimi e altre esportazioni risultano anche verso Nigeria, Emirati Arabi Uniti, Egitto, India e Ucraina.

Delle due l’una, se la legalità dell’export militare si accerta sulla base di autorizzazioni, destinazione finale, tipologia dei materiali, rischio d’impiego e valutazioni dell’autorità competente, allora lo stesso metodo dovrebbe valere per Israele. Se invece il criterio invocato fosse la qualità democratica del destinatario o il rischio di violazioni dei diritti umani, perché concentrare l’offensiva giudiziaria su Israele e non anche su altri clienti di Leonardo, alcuni dei quali assai meno difendibili sul terreno delle libertà politiche e civili? Ecco il doppio standard: pretendere da Israele ciò che non si pretende da nessun altro Stato, isolarlo come unica eccezione morale, trasformarlo nell’unico destinatario della sanzione simbolica e giudiziaria.

La flotilla dei ricorrenti sembra invece assumere che ogni rapporto militare con Israele sia per definizione illecito, a differenza di rapporti analoghi con altri Stati; ma allora la questione è politica e, come tale, estranea al dominio della giustizia civile. Per questo l’iniziativa contro Leonardo va criticata senza complessi e compromessi, quale battaglia che si presenta come universale, ma che in realtà ha un bersaglio preciso.

Se si vuole discutere dell’industria italiana della difesa, si discuta di tutto: autorizzazioni, revoche, controlli parlamentari, Paesi destinatari, ruolo delle controllate estere, responsabilità degli amministratori, impatto sugli azionisti e sul mercato. Se invece si vuole discutere soltanto di Israele, allora il problema non è più Leonardo. È Israele. E quando, nel commercio mondiale delle armi, tra monarchie autoritarie, regimi militari, “stati canaglia” e guerre dimenticate, l’unico Stato che merita il processo civile alla propria esistenza militare è quello ebraico, il pacifismo ha smesso di essere pacifismo. È diventata l’ennesima variante dell’egemonia antisemita.